scorrimento e utilizzo graduatoria per n.159 pulitori Sanitàservice – Asl di Lecce
La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego ancora una volta torna a segnalare ad Asl di Lecce e Sanitàservice e ma anche alla Regione Puglia le problematiche legate ai concorsi e le assunzioni di Sanitàservice dei n.159 vincitori e per lo scorrimento per gli idonei della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami.
L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione con Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3768, in tema di società cd. “in house”, ha disposto che il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha già osservato dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 29/08/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 29/08/2018), n.21378 impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Questa sentenza della Corte di Cassazione insieme ad altre ribadisce il principio che per lavorare in una pubblica amministrazione bisogna effettuare un concorso pubblico dove tutti i cittadini possono accedere e non solo una ristretta cerchia di lavoratori come avviene per una manifestazione di interesse oppure un avviso pubblico.
La manifestazione di interesse e l’avviso pubblico nella pubblica amministrazione quasi sempre vengono attivate solo nelle more delle procedure concorsuali. Quindi ancora una volta si nota che la centralità dell’ordinamento giuridico è rappresentato dal concorso pubblico accessibile a tutti i cittadini.
Lo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n. 864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.
Questo è il principio espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018. La suprema Corte afferma che la decisione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo scorrimento deve essere disposto salvaguardando i principi sanciti dall’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.
Tutti i suddetti interventi normativi e giurisprudenziali hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato ma anche quelle a tempo determinato.
Dopo il blocco delle assunzioni voluto dalla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute in data 21 aprile 2022, che ha avuto come immediata ripercussione la sospensione della determina 17/22, per lo scorrimento della graduatoria finale di merito di n. 60 ulteriori unità, la recente pubblicazione del Business Plan 2023 ha reso evidente un preoccupante scostamento tra la previsione delle assunzioni nel 2022, di circa 193 unità e le sole 81 pianificate nel 2023.
Trascorso quasi un anno dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso per n.159 pulitori, si torna a chiedere l’assunzione celere del personale necessario in base ai fabbisogni reali e che questa avvenga attingendo dalla graduatoria, escludendo qualsiasi altra forma di reclutamento, così come espresso nell’art.97 della nostra Costituzione che sancisce il principio per il quale nelle pubbliche amministrazioni, per analogia anche nelle società in house si accede tramite concorso.
Inoltre, anche per i motivi tra parentesi espressi, si evidenzia che: “alle Sanitàservice non si applica la norma di stabilizzazione né il diritto di precedenza che esiste nella contrattualistica privatistica.
Nelle aziende come Sanitàservice non si accede al posto di lavoro, secondo un diritto di precedenza, ma rispettando delle regole pubblicistiche di trasparenza, pari opportunità e imparzialità”, come specificato anche dall’A.U. Sanità Service Foggia Massimo Russo il 4.1.2023, in un’intervista sul giornale “Foggia Today”, in risposta a personale uscente che avanzava il diritto alla stabilizzazione, chiedendo di avvalersi del cosiddetto diritto di precedenza.
Infatti, l’articolo 36, c. 2, del d.lgs 165/2001 stabilisce che le assunzioni a tempo determinato sono ammesse “nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”, dunque mediante concorso.
Per il reclutamento del personale delle società in house devono essere osservati i criteri di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, altrimenti non può essere disposta la conversione del rapporto a tempo determinato.
Nelle società in house come Sanitàservice Lecce il diritto di precedenza tramite il cd. interpello ex art. 24 comma1 del D.Lgs. 81/2015 non si può assolutamente applicare.
Infatti, secondo la Corte d’Appello di Reggio Calabria, proprio l’articolo 19 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016 «nello stabilire una sorta di equiparazione delle società a partecipazione pubblica agli enti pubblici veri e propri, quanto alle procedure di reclutamento del personale, introduce una vera e propria incompatibilità tra questo tipo di società e forme di assunzione che eludano l’obbligo della selezione con criteri di trasparenza e imparzialità». Procedendo con un’analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla diversa fattispecie della conversione dei contratti a termine stipulati illegittimamente, i giudici sottolineano che il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, «ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale», dovendo, pertanto, la regola della concorsualità essere rispettata pienamente.
Secondo consolidata giurisprudenza, il diritto di precedenza in favore chi ha prestato attività lavorativa part time per un periodo superiore a sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato non può trovare applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica. Ciò in quanto la sopravvenuta normativa introdotta per tale categoria di enti societari (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle società a controllo pubblico di stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», pena la nullità dei contratti di lavoro.
Il concorso per n.159 unità di personale cat. A è stato il primo ad essere indetto da Sanitàservice Lecce per il profilo di ausiliario/pulitore, inoltre sul concorso, all’epoca, appena bandito, fu fatto prevalere il diritto di precedenza, per tutto il personale che avesse cumulato un periodo di servizio di 6 mesi e 1 giorno.
Così da 159 posti messi a concorso, ben 107 sono stati decurtati (oltre il 70%) a favore delle stabilizzazioni e 3 unità assunte a mezzo procedura Arpal a copertura delle vacanze in organico, in termini di personale di categorie protette.
Il rinnovo (paragonabile, nella sostanza, al riaffidamento di un contratto al precedente contraente mediante procedura negoziata) ovviamente non è un concorso: sicché il rinnovo nella PA corrisponde ad una violazione delle procedure di reclutamento e non può trovare applicazione.
Ne consegue che la corretta ed attenta applicazione delle norme speciali scongiura del tutto il pericolo di un’illecita successione di contratti a termine, essendo stata illecita la successione dei contratti, avvenuta anche in presenza di una graduatoria da pubblica selezione concorsuale e a maggiore ragione non ci può essere una stabilizzazione a scapito di chi ha superato un concorso e di chi è idoneo.
Il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono (C.d.S. – Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010);
In merito al rapporto fra procedura concorsuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 e contratto di lavoro, si è osservato che “sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale” (Cass. n. 13884/2016).
Il Testo unico delle società partecipate cioè Decreto legislativo n° 175 del 19/08/2016 con l’art.19 “Gestione del personale” al comma 2. “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L’art.19 “Gestione del personale” al comma 4 “Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”.
Dalla lettura dell’art.19 comma 2 e comma 4 si evince la nullità delle procedure selettive che non rispettano l’art.35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Con l’ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, la Cassazione afferma che, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione o “conversione” di contratti di lavoro a termine nulli senza l’esperimento di apposite procedure concorsuali.
In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1; tale nullità è ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 19, comma 4, del quale deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662).
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 27/01/2022, n. 2538. La Corte ha ritenuto l’applicabilità alle società pubbliche dei criteri e modalità di reclutamento:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge determina la nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019).
Viste le perdite di tempo durate già un anno si torna a chiedere non solo l’assunzione dei 60 pulitori che dovevano essere assunti il 1° luglio, come previsto dalla Determinazione n.17 dell’11.4.2022 Sanitàservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale, ma anche la totale copertura delle vacanze in organico di unità di personale, che è stata accertata dalla stessa Sanitàservice Lecce con il fabbisogno di personale pulitore con l’attuale business plan è passato da n.194,39 dell’anno 2022 ad appena n.81 dell’anno 2023.
I Cobas continueranno a portare avanti questa battaglia, affinché le assunzioni del personale di categoria A, ausiliari/pulitori vengano effettuate come previsto dalla legge solo ed esclusivamente dalla graduatoria concorsuale di Sanitàservice che vede n.159 vincitori e per lo scorrimento celere della stessa per gli idonei.
Nella speranza che quanto in precedenza segnalato ponga fine alle illusioni e alle speculazioni politiche e sindacali che si fanno sulle spalle dei lavoratori, si espletino al meglio i servizi di ausiliariato e pulizia negli ospedali e che si proceda alle assunzioni da graduatoria concorsuale. Non per ultimo il parere dell’Avvocatura Regionale da voi stesso fornito nella seduta della Sesta commissione Lavoro della Regione Puglia del 01/03/2023 evidenzia e rimarca che la genesi del rapporto di lavoro deve avvenire solo ed esclusivamente con concorso pubblico negando a priori la possibilità di precedenza o interpello. Si ribadisce il disposto inderogabile previsto dall’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
La meritocrazia deve vincere!
Lecce, 11 Marzo 2023
Confederazione Cobas Lecce
Cobas Pubblico Impiego
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella