Giudice del lavoro di Livorno solleva la questione di legittimità costituzionale della norma per la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.
Giudice del lavoro di Livorno solleva la questione di legittimità costituzionale della norma per la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia. “Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa“.
Il giudice del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato con un'ordinanza la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge 133/2008, quella che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.
L'ordinanza è del 5 agosto accoglie l’istanza di 50 tra docenti e lavoratori del comparto Scuola della provincia di Livorno, alcuni dei quali avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia.
Nello stesso ricorso era stata richiesto al giudice di sollevare l’eccezione di costituzionalità, richiesta che è stata accolta.
Per il giudice la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione.
• In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza si rileva “un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato“.
• Sul “diritto alla salute” di cui all'articolo 32 la norma “crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese“.
• Inoltre, con riferimento all'articolo 36 viene evidenziato che con la decurtazione del guadagno, “dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, la retribuzione diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa”. “Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto –
• Infine con riferimento all'articolo 38 – integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro“.