I diritti e i doveri del socio lavoratore in cooperativa: alcuni appunti….
Mi capita sempre più spesso di affrontare tematiche inerenti la figura del socio-lavoratore di cooperativa. Con mia grande sorpresa, prendo atto di quanto poco si sappia sulla figura del socio-lavoratore e, più in particolare, dei suoi “diritti-doveri“. I “diritti-doveri” sono disciplinati dal codice civile, nonché dallo Statuto e dal Regolamento (adottati direttamente dall’assemblea dei soci della cooperativa) e dalla legge 142 del 03.04.2001. Questa legge stabiliva che ogni singola Cooperativa avrebbe dovuto uniformare il proprio Regolamento ai contenuti di legge, prevedendo l’instaurazione di specifici e distinti rapporti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Una delle novità della legge era proprio la distinzione tra il rapporto instaurato come socio e quello ulteriore e distinto instaurato come lavoratore. La legge 30 del 14.02.2003 ha modificato le disposizioni della legge 142/2001 ed entrambe disciplinano il lavoro dei soci delle cooperative che hanno, come scopo mutualistico, la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci. Ora, a scanso di equivoci, va chiarito come il socio-lavoratore non debba atteggiarsi a semplice prestatore di lavoro (dipendente), con conseguente maturazione dello stipendio, ma abbia anche specifici doveri nella gestione della società.
Rapporto associativo Il rapporto associativo nasce nel momento dell’adesione quale socio alla cooperativa, all’interno della quale ha specifici diritti e doveri, tra i quali: ·
- mettere a disposizione della cooperativa la propria specifica capacità professionale;
- contribuire alla creazione del capitale sociale partecipando al rischio d’impresa, agli eventuali risultati economici ed alla loro destinazione; ·
- partecipare alla stesura delle strategie interne, dei programmi di sviluppo ed alla realizzazione dei processi produttivi;
- concorrere attivamente alla gestione dell’impresa;
- · partecipare alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa.
Rapporto di lavoro Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all’interno della cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La regolamentazione del lavoro dei soci all’interno della cooperativa sono pattuite all’interno del Regolamento che, per legge, la cooperativa ha l’obbligo di redigere precedentemente e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.
Diritti e doveri del socio lavoratore. Come detto, dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa, ma, in mancanza di uno specifico regolamento interno le cooperative hanno la facoltà di inquadrare i soci lavoratori con un rapporto differente da quello subordinato.
Per il rapporto di lavoro subordinato: · la retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini · si applica lo Statuto dei Lavoratori, ad eccezione dell’art. 18. Infatti, in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o
recesso) cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza giusta causa o giustificato motivo non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro · i diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori possono essere esercitati solo in seguito alla stipulazione di un accordo collettivo stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative per il rapporto di lavoro autonomo o in altra forma: in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori · anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
http://legale.guidaconsumatore.com//
Le controversie tra soci lavoratori e cooperative restano assoggettate al rito del lavoro anche dopo le modifiche apportate dall’art. 9 della L. 30/2003 (legge Biagi) alla legge 142/2001 che regolamenta lo status del socio lavoratore. Questo importante principio è stato affermato nella recente sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pinerolo (sent. 22.3 -13.4.2005 n. 178) in una vertenza promossa da tre socie lavoratrici iscritte alla CUB. Lo statuto giuridico dei soci lavoratori è sempre stato controverso.
Una sentenza sulle controversie tra soci lavoratori e cooperative.
Con la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 10906 del 1998 era finalmente stato stabilito che spetta al giudice del lavoro decidere sulle controversie tra soci lavoratori e cooperative, questo alla luce dell’assimilazione tra la loro condizione e quella dei lavoratori subordinati. La legge n. 142/2001 aveva poi dettato un complesso di norme che permettevano al socio lavoratore di avere un trattamento economico e normativo in sostanza equiparato a quello del lavoratore subordinato (applicabilità dei CCNL di settore) e di poter accedere a molti dei diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. In particolare veniva prevista la soggezione al rito del lavoro delle cause del socio contro la cooperativa, con tutti i relativi vantaggi, come la celerità del rito, la gratuità, la specializzazione del
giudice, il diritto ad ottenere anche la rivalutazione oltre che gli interessi legali sulle somme di cui si è riconosciuti creditori, i penetranti poteri istruttori del giudice del lavoro. L’art. 9 della legge 30/2003 (Legge Biagi) pareva aver rimesso tutto in discussione: essa infatti contiene una norma che potrebbe essere interpretata nel senso che le cause tra soci lavoratori e cooperative sarebbero tornate ad essere soggette al rito civile ordinario. E’ evidente il significato politico e di politica giudiziaria di una siffatta interpretazione. Un soggetto debole come il socio lavoratore per far valere i propri diritti dovrebbe attivarsi ai sensi della normativa sul processo societario (di recente entrata in vigore), dettata per situazioni di tutt’altro tipo e per soggetti ben lontani dal nostro socio lavoratore. Si stanno susseguendo decisioni della magistratura di segno opposto. Chi ritiene che effettivamente la legge 30 abbia stravolto il precedente assetto e chi invece ritiene che la competenza del giudice del lavoro in questa materia resti ben ferma. A questo ultimo indirizzo aderisce il Tribunale di Pinerolo con la sentenza prima ricordata. La somiglianza tra la situazione del lavoratore dipendente e del socio lavoratore è tale per cui del tutto irrazionale sarebbe per l’ordinamento non permettere lo stesso tipo di tutela giudiziaria.
Tanto più che il giudice del lavoro è chiamato a decidere anche questioni relative a tutto il vasto mondo della parasubordinazione (co.co.co. ecc. ecc.): non si spiegherebbe perché la prestazione lavorativa del socio lavoratore e solo quella dovrebbe essere trattata diversamente da tutte le altre prestazioni lavorative subordinate e parasubordinate. Anche se il socio lavoratore è legato alla cooperativa da un rapporto associativo e non di subordinazione, ciò non toglie che la prestazione, dopo la L. 142/2001 venga resa sulla base di un diverso contratto (autonomo o subordinato) soggetto, come tale, alle regole comuni alle prestazioni lavorative, tra cui la sottoposizione al rito del lavoro.
Fonte http://www.ecn.org/cdlc
Altro che privilegi per le cooperative: “Modello d’impresa osteggiato”
Fonte: Redattore Sociale | 27 Dicembre 2011
Un istant book di Marco Reggio (Federcasse) sfata i luoghi comuni della cooperazione, “forza economica poderosa”: oltre 83 mila aziende e 12 milioni di soci, produce l’8% del Pil ROMA – “L’uomo per natura è un essere sociale, diceva Aristotele. Nulla di più vero e, soprattutto, di più attuale. Ce ne accorgiamo oggi, sulle macerie della crisi globale, mentre si afferma con prepotenza la necessità di comportamenti non solo virtuosi, ma finalizzati al bene comune piuttosto che ad un interesse individuale. La cooperazione può essere una delle diverse risposte a questo bisogno. Cooperazione come capacità di perseguire un vantaggio collettivo, palestra di democrazia economica e di partecipazione. Eppure, il paradosso è che mentre si avverte ‘bisogno’ di cooperazione, questa – intesa come modello di impresa – viene osteggiata e penalizzata”. Un vero e proprio pamphlet che intende, come recita il titolo, sfatare un luogo comune che per disattenzione, preconcetti, se non vera e propria ignoranza, riguarda il mondo della cooperazione, senza eccezioni: quello dell’essere – cioè – un sistema toccato da privilegi di carattere normativo e fiscale quando, non addirittura, contiguo e strumentale ad obiettivi ideologici e, pertanto, protette oltre ogni misura. Un sistema di cui l’autore non manca di ricordare i numeri impressionanti e spesso sottovalutati: oggi le imprese cooperative – riconosciute in valore e funzione nella Costituzione – “rappresentano una forza economica poderosa: oltre 83 mila aziende che, con 12 milioni di soci,contribuiscono a realizzare l’8% del prodotto interno lordo, certificano un fatturato di oltre 130 miliardi di euro e sono l’unica realtà
d’impresa capace di aumentare ogni anno l’occupazione (1 milione e 400.000 addetti) in tutti i settori economici”.Il libro di Reggio, capoufficio stampa di Federcasse, l’associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane (400 imprese cooperative con oltre 4.000 sportelli), scritto nelle settimane successive alle manovre economiche di luglio e agosto che hanno penalizzato pesantemente la cooperazione (e le BCC) colpendo l’unica agevolazione fiscale rimasta – vale a dire gli utili accantonati a riserva, è una sorta di “istant book” che, partendo proprio dalla cronaca di quei giorni racconta come dietro simili decisioni vi siano state operazioni di disinformazione, preconcetti, volontà di colpire un sistema comunque non compreso appieno nella sua importanza, tanto da scatenare quello che lo stesso autore definisce una “tempesta perfetta”. “Altro che privilegi!” passa poi a raccontare dove e come sia nata, e cosa sia – nei fatti – la cooperazione, in tutte le sue espressioni di impresa. Un sistema che muove numeri importanti e che – per il nostro Paese – si è rivelato davvero uno strumento efficace nel contrastare gli effetti più perversi della crisi. Lo dicono i numeri e i fatti, non sono storie. Da qui l’appello a proteggere e tutelare, come richiede l’articolo 45 della Costituzione, un modello partecipativo d’impresa del quale il nostro Paese,oggi, non può fare a meno. La prefazione del libro è del professor Giulio Sapelli, il quale scrive: “E’ in atto una lotta in cui non solo la cooperazione di credito, ma tutti i settori del mondo cooperativo, raccolto attorno alle fronde del grande albero del dono che corregge il mercato – così come si afferma nella Caritas in Veritate – deve combattere e vincere. Questo libro è un passo innanzi verso questa vittoria.