Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo “Cagnazzi” di Altamura (BA)
Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alla RSU.
I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali della RSU e dell’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola. Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “..in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc…, sulla base di una completa informazione”.
La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola (Bari), successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.
I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dei Cobas della Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.
Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente; ”e condannava, altresì, l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.
Bari, 15 ottobre 2019
COBAS Scuola Bari