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Alba Service: convochiamo la commissione competente per approfondire tutti gli aspetti normativi della questione.

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L’approssimarsi del 31 dicembre rende sempre più attuale il problema delle società partecipate che, stando all’art. 4 del D.L. n. 95/2012 (la cosiddetta “spending review”), dovrebbero andare incontro allo scioglimento oppure all’alienazione con procedure di evidenza pubblica, fatto salvo il comma 3-sexies, aggiunto in sede di conversione del D.L., che prevede la predisposizione di appositi piani di ristrutturazione delle società controllate. Tali disposizioni non si applicano alle Società che svolgono servizio di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Proprio partendo da quest’ultima precisazione è opportuno sottolineare che l’attività svolta da Alba Service  può essere distinta in due diversi rami: a) servizi di interesse generale; b) servizi strumentali all’attività dell’Ente proprietario. Non c’è dubbio, infatti, che l’attività di manutenzione di strade, di ripristino di sedi stradali post incidenti e soprattutto la manutenzione di edifici d’uso pubblico, quali le scuole, siano da considerare nella prima categoria suddetta. A conforto di ciò,  è agli atti un parere dell’allora Segretario Generale che, richiamando la delibera della Giunta provinciale n. 107 del 24/04/2008, confermava come in  Alba Service fossero presenti entrambe le tipologie di servizi. Alla luce di quanto sopra ricordato, è chiaro che lo sforzo che tutti insieme dobbiamo compiere, soprattutto a tutela dei livelli occupazionali, non può non tenere conto di tale argomentazione che, in un quadro ancorché incerto quale quello attuale, rappresenta comunque un appiglio normativo che doverosamente dobbiamo approfondire.

Lecce, 08/10/2012

PROVINCIA DI LECCE: Gruppo consiliare Partito Democratico

IL CONSIGLIERE               

Alfonso Rampino