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Anche per la Terza commissione Regione Puglia idonei/vincitori devono avere precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato in tutte le ASL pugliesi

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Spett.le
Regione Puglia
c.a.Terza Commissione Regione Puglia
c.a. Consigliere Regione Puglia Maurizio Bruno

Spett.le
Regione Puglia
c.a. Presidente Dott.Michele Emiliano
c.a. Assessore Sanità Dott.Pier Luigi Lopalco

Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia
c.a. Direttore Generale Dott.Vitangelo Dattoli
c.a. Commissione del Concorso O.S.S.

Spett.le
Regione Puglia
c.a. Direttore Dipartimento Promozione della Salute Dott.Vito Montanaro

Spett.li
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Brindisi
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Bari
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Foggia
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) BAT
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Taranto
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Lecce

Oggetto: idonei/vincitori hanno precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato in tutte le ASL pugliesi lo prevede la legge e la giurisprudenza!


La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego Puglia, prende atto di quanto scritto dal consigliere Regionale Maurizio Bruno, nel post facebook del 13 gennaio: “Ci siamo. Sono davvero felice di poter comunicare che la situazione dei 141 Operatori Socio Sanitari della provincia di Brindisi che rischiano di perdere il posto il 31 gennaio è finalmente approdata in regione per una sua immediata risoluzione.
Dopo le nostre richieste la terza Commissione consigliare della Regione Puglia si riunirà lunedì 18 per richiedere indicazioni operative sull’eventuale proroga degli incarichi a tempo determinato.
In particolare, come richiesto dal capogruppo PD Filippo Caracciolo, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute e Benessere Vito Montanaro riferiranno in merito alle procedure da avviare per lo sblocco della situazione.
Come noto infatti il decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal governo consentirebbe di prorogare i contratti in scadenza per tutto il 2021, consentendo agli operatori che tanto hanno dato in questi mesi devastanti non solo di conservare la propria posizione, ma anche di sperare nella maturazione dei requisiti per la stabilizzazione.
Sarebbe a mio giudizio non solo doveroso verso questi professionisti, ma anche necessario per i nostri ospedali che hanno bisogno oggi più che mai di oss già preparati e non di una sostituzione in corsa”.
Sulla base di quanto ha affermato il Consigliere regionale Maurizio Bruno si segnala che nessuno dei 141 OSS dell’Asl di Brindisi rischia di perdere il posto di lavoro perché il 31 gennaio 2021 rappresenta la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.
In questa vicenda dell’ASL di Brindisi chi rischia di perdere il posto di lavoro è chi ha fatto un regolare concorso pubblico per titoli ed esami degli OO.RR. di Foggia.
A parere della scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego con l’intervento del Consigliere Regionale Maurizio Bruno presso la Terza commissione “Assistenza sanitaria, servizi sociali” del Consiglio Regionale Pugliese non si rispetta la Costituzione italiana in particolare l’art.97 comma 4 e il Decreto Legislativo 165/2001 cioè il Testo Unico sul Pubblico impiego che disciplina le assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni.
Nella gerarchia delle fonti del diritto al vertice ci sta la Costituzione italiana e nel nostro caso l’art.97 comma 4 non può essere derogata con il “decreto Milleproroghe”.
Il “decreto milleproroghe” si può applicare nelle assunzioni di OSS dove non ci sono graduatorie per titoli ed esami come quella dell’OO.RR. di Foggia.
Pertanto si chiede che nell’incontro presso la Terza Commissione consiliare della Regione Puglia nella riunione del 18 gennaio 2021 si discuta dell’assunzione degli idonei a tempo indeterminato del personale della graduatoria del concorso O.S.S. degli OO.RR. di Foggia poiché lo prevede la legge e la giurisprudenza e non possono essere cancellate da una audizione/decisione presso una commissione regionale o con un accordo sindacale.
Ad ogni buon fine, è bene ricordare che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine del ricorso alla tipologia di contratti a tempo determinato per coprire i ruoli indeterminati vacanti, in contrasto con le norme nazionali, europee e con quanto sancito dall’articolo 97 della Costituzione italiana.
Tutte le ASL pugliesi sono a conoscenza che la graduatoria è definitiva e valida a tutta gli effetti e come previsto dal bando entro 120 giorni devono essere chiamati in servizio i vincitori, questa condizione è valida anche per l’ASL di Lecce.
L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Una proroga degli incarichi conferiti della graduatoria per soli titoli dei contratti in scadenza nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 prorogati “sino all’immissione in servizio del personale della graduatoria del concorso O.S.S. degli OO.RR. di Foggia” non è temporanea e nemmeno eccezionale perché va oltre il periodo dell’emergenza sanitaria attuale in quanto non viene fissata una scadenza, la mancanza di un termine rende nullo l’atto amministrativo poiché contrario a norme imperative non derogabili dai Direttori Generali di ASL pugliesi.
Questa proroga indeterminata lede palesemente il diritto soggettivo dei vincitori ed idonei OSS del concorso di Foggia che vengono espressamente esclusi giustificando la scelta con la scusa di “far fronte all’emergenza Covid-19”.
Nel suddetto atto non vi sono i riferimenti normativi a sostegno di quanto disposto e sulla base dei quali è stato emanato oltre a riconoscere esplicitamente un ruolo primario di precedenza ai vincitori ed idonei della graduatoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Ad ogni buon fine si segnala che l’Asl BAT con nota prot.0077863 del 15/12/2020 ha rigettato la richiesta di proroga dei contratti a tempo determinato delle graduatorie per soli titoli con scadenza al 31/01/2021 argomentando il diniego affermando che la legislazione nazionale e regionale non permettono l’ulteriore proroga.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione il 6 novembre 2020, vista l’emergenza sanitaria in corso con relativa sospensione delle procedure concorsuali, ha avviato la ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA. di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pertanto le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020.
Le sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui Marche, Puglia e Veneto, hanno ribadito più volte l’orientamento positivo sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima dal 1.1.2010 al 31.12.2018 da parte di altre amministrazioni pubbliche.
Pertanto vi rientra il Concorso pubblico unico regionale per Operatori Socio Sanitari Regione Puglia poiché è stato pubblicato nella G.U. il 12/10/2018.
Lo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n. 864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.
Questo è il principio espresso, da ultimo, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018. La suprema Corte afferma che la decisione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo scorrimento deve essere disposto salvaguardando i principi sanciti dall’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.
L’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Reclutamento del personale” dispone che: L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: “ a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.
Inoltre la legge n. 3/2003 all’art. 9. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici dispone che: “1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
Tutti i suddetti interventi normativi e giurisprudenziali hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato ma anche quelle a tempo determinato.
Per quanto sopra si desume che gli idonei/vincitori del concorso OO.RR. di Foggia devono essere assunti a tempo indeterminato in tutte le ASL pugliesi e che la Costituzione (art.3 e art.97) nonché le leggi italiane (D.Lgs. n.165/2001 T.U.P.I.) e varie sentenze non possono essere derogate da una audizione/decisione presso una commissione regionale o con un accordo sindacale.
Distinti saluti.
La meritocrazia deve vincere!

Lecce, 16 Gennaio 2021

Confederazione Cobas Lecce

Cobas Pubblico Impiego

Dott.Giuseppe Pietro Mancarella

https://www.lecceprima.it/video/sit-in-direzione-asl-lecce.html

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