Detrazioni familiari: a chi spettano
Coniuge e familiari a carico
a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Coniuge e familiari a carico
a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
• i seguenti altri familiari:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
ATTENZIONE: La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:
– le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.
Si ricorda che queste retribuzioni, anche se esenti, devono considerarsi fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario inoltre che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Le detrazioni per carichi di famiglia
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la “tabella 4” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 5” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “tabella 6” – detrazioni per altri familiari a carico).
Importo delle detrazioni per familiari a carico.
Coniuge a carico
La detrazione prevista per il coniuge a carico è:
a) euro 800,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
b) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
c) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro
29.000,00 e inferiore a euro 35.200,00 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.
Figli a carico
La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro 800,00.
Tale detrazione è sostituita da:
– euro 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
– euro 1.020,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
– euro 1.120,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.
Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
– euro 1.000,00 per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
– euro 1.100,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
– euro 1.220,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
– euro 1.320,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
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800 euro,diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
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690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
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690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. Ulteriori aumenti (da 10 a 30 Euro) sono riconosciuti in funzione del reddito complessivo.
Per ciascun figlio:
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800 euro, aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Aumento a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
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Per gli altri familiari: 750 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
La Finanziaria 2008 già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 ha aumentato le detrazioni per carichi di famiglia introducendo una nuova detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico dell' importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se il coniuge è a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Viene rimborsato il credito che non trova capienza nell'imposta lorda dovuta.