Mente e Cuore: mozione piano casa per il Comune di Lequile
Mente e Cuore: mozione piano casa per il Comune di Lequile
MOZIONE
EX ART. 24 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
I sottoscritti FABIO GIUSEPPE LETTERE, FEDERICA ANNA GIANNACCARI e ALBERTO COLUCCI, nella qualità di Consiglieri del Gruppo “MENTE E CUORE”
PREMESSO CHE
– la Regione Puglia in data 19/12/2023 ha approvato la L.R. N. 36/2023 recante la “Disciplina
regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”;
– con Legge Regionale n. 13 del 28/03/2024, sono state recepite le osservazioni formulate dal Ministero della Cultura, con conseguente modifica della a LR n. 36/2023;
– la L.R. n. 36/2023 persegue l’interesse di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché quello di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale (art. 1);
– in particolare, al fine del raggiungimento di tali interessi, la normativa regionale prevede l’attribuzione di determinati incentivi volumetrici, fissati all’art. 2, nell’ambito della esecuzione di altrettanto determinati interventi di ristrutturazione edilizia ovvero di ristrutturazione urbanistica, puntualmente indicati all’art. 3, realizzabili nei limiti stabiliti dal medesimo articolo 3 e alle condizioni espressamente fissate dal successivo art. 4;
– peraltro, per quanto qui di interesse, l’art. 4, comma 1, dispone che: “ Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’articolo 2 è subordinato all’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti e fatta salva la prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica, che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti. Detti ambiti devono essere individuati all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del D.M. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali. I suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee D e F di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell’assenza dell’interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Le volumetrie da realizzare all’interno delle zone omogenee D e F incluse negli ambiti così individuate saranno destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10 per cento da destinare a edilizia residenziale sociale. La restante parte è soggetta alla corresponsione a favore del Comune del contributo straordinario di costruzione di cui all’articolo 9 della L.R. 18/2019 che andrà vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale destinato al finanziamento di interventi di recupero e riqualificazione degli edifici ricadenti nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968. Nell’individuazione di detti ambiti, i Comuni possono fare riferimento al Documento programmatico di rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) oppure al Documento programmatico preliminare o al PUG di cui alla L.R. 20/2001, ove detti strumenti hanno individuato ambiti edificati che necessitano di interventi di rigenerazione urbana. Al fine di garantire che gli interventi realizzati in forza della presente legge risultano coerenti con il contesto urbanistico-edilizio esistente e consentono un ordinato sviluppo urbano, il Comune può prevedere, all’interno dei diversi ambiti individuati, una graduazione degli incentivi previsti dall’articolo 2 entro i limiti previsti dal medesimo articolo. I requisiti di prestazione energetica previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), potranno essere proporzionalmente ridotti nel caso di riduzione degli incentivi finalizzati alla realizzazione degli interventi di ampliamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
– inoltre, l’art. 6, comma 1, stabilisce che: “Con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi previsti nell’articolo 3, commi 3 e 4 della presente legge, riduzioni e/o esclusioni dell’IMU o di altre imposte comunali, nonché la completa esenzione dal contributo di costruzione, a condizione che l’intero intervento prevede la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con una quota non inferiore al 35 per cento degli alloggi riservata a locazione a canoni agevolati”;
– appare, quindi, opportuna e necessaria, ai fini della applicazione della normativa regionale in questione e, in particolare, per il raggiungimento dei primari interessi che essa persegue, la sollecita approvazione di una delibera del Consiglio Comunale che stabilisca le aree del territorio comunale nelle quali sia possibile la realizzazione degli interventi edilizi ammessi, unitamente ai riconosciuti incentivi volumetrici, nonché l’eventuale attribuzione delle agevolazioni previste in termini di imposte e di contributo di costruzione.
Tanto premesso, i Consiglieri del Gruppo “MENTE E CUORE”,
INVITANO IL SINDACO E LA GIUNTA
ad avviare, senza indugio, le attività per l’approvazione della Delibera Consiliare di attuazione della Legge Regionale 36/2023.
Lequile, lì 09.10.2024
I Consiglieri Comunali del Gruppo “MENTE E CUORE”
Fabio G. Lettere Federica Anna Giannaccari Alberto Colucci
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile U.T.C.
I sottoscritti componenti del Gruppo Consigliare “Mente e Cuore”, Dr. Fabio G. LETTERE, Dr. Alberto COLUCCI e Dr.ssa Federica GIANNACCARI, nell’espletamento del proprio mandato elettorale allegano la MOZIONE ex art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale per la sollecita approvazione di una Delibera del Consiglio Comunale ai fini della applicazione della normativa regionale in epigrafe (PIANO CASA) e, in particolare sia per il raggiungimento dei primari interessi che essa persegue, che stabilisca le aree del territorio comunale nelle quali sia possibile la realizzazione degli interventi edilizi ammessi, unitamente ai riconosciuti incentivi volumetrici, nonché l’eventuale attribuzione delle agevolazioni previste in termini di imposte e di contributo di costruzione.
I Consiglieri Comunali della Lista “Mente e Cuore”
Dr. Fabio G. LETTERE
Dr. Alberto COLUCCI
Dr.ssa Federica GIANNACCARI