Nuovi voucher lavoro 2017, entrano in vigore il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale
Sono entrati in vigore il 10 luglio 2017 i nuovi voucher: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. L’Inps attiva infatti la procedura per le due nuove forme contrattuali che hanno sostituito i vecchi buoni lavoro.
Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione. Le attività ammesse sono: piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; insegnamento privato supplementare. Da gennaio 2018 saranno inclusi anche i servizi di baby sitting. Il pagamento avviene con “titoli” che compensano con 10 euro al massimo un’ora di lavoro: cifra che include 8 euro di compenso per il lavoratore, 1,65 euro di contributi alla gestione separata Inps, 0,25 centesimi per l’Inail e 0,10 centesimi di oneri gestionali.
Il contratto di prestazione occasionale interessa professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese del settore agricolo e la pubblica amministrazione. Il datore di lavoro deve registrare se stesso e il lavoratore, versare la “provvista” attraverso il modello F24 o pagamento elettronico e comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa. Al pagamento provvederà l’Inps il 15 del mese successivo allo svolgimento del lavoro, con accredito sul conto corrente, sulla carta di credito o attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere riscosso presso tutti gli uffici di Poste Italiane.
Qualunque sia la durata della prestazione lavorativa, il compenso minimo giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, per le ore successive il compenso è fissato dalle parti, ma non può essere inferiore ai 9 euro l’ora. A questa somma si aggiungono 2,97 euro di contributi alla Gestione Separata dell’Inps e 0,32 di premio assicurativo all’Inail. Si applica inoltre l’1% per gli oneri di gestione.
Il compenso ha un tetto annuo di 5.000 euro per ciascun prestatore, cumulando anche più datori di lavoro; 5.000 euro per datore di lavoro considerando la totalità dei lavoratori; 2.500 euro nel caso che ogni “prestatore” lavori per “il medesimo utilizzatore”. Il limite di durata annua è di 280 ore.
I lavoratori hanno diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, secondo quanto la legge stabilisce in generale per tutti i lavoratori, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e anche contro l’invalidità e la vecchiaia. I compensi non sono soggetti a tassazione Irpef, non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, ma sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Per il lavoro agricolo possono essere utilizzati solo alcune categorie di lavoratori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Il limite di compenso minimo giornaliero corrisponde a quattro ore. La retribuzione viene commisurata ai compensi minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro del settore. La prestazione non può superare un arco temporale di tre giorni.