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Regione Puglia: blocco assunzioni in tutte le Sanitàservice

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Il Sindacato Cobas prende atto della nota del 23/03/2023 della Regione Puglia indirizzata a tutte le Direzioni Generali AA.SS.LL. e a tutti gli Amministratori Unici delle Sanitàservice con cui comunica il blocco delle assunzioni nelle Sanitaservice “in ragione della necessità di contenere il disavanzo sanitario nei limiti imposti, salvaguardando l’equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale” e ha disposto che “non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo alle loro dipendenze”.
Questo secondo blocco delle assunzioni ancora una volta va a bloccare il concorso di Sanitàservice e le n. 60 assunzioni previste dalla determina n. 17 del 2022 che prevedeva l’entrata in servizio il 01/07/2022.
Per questi motivi si chiede la proroga della validità della graduatoria dei n. 159 Pulitori di Sanitàservice di Lecce visto che con queste perdite di tempo dovute ai blocchi della Regione Puglia e vicissitudini varie gran parte della durata delle graduatoria stessa è andata perduta.
Per questo si chiede alla Regione Puglia che si attivi nelle sedi competenti per la proroga di questa graduatoria ma anche delle altre già scadute perché non è possibile che una durata triennale di una graduatoria venga ridotta ai minimi termini per dei blocchi per questioni finanziarie, accertamenti e altro.
Per la vicenda ex OSS che hanno presentato il ricorso che verrà discusso il 28.03.2023 si chiede l’applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego nonché l’applicazione del Testo Unico delle Società partecipate l’art. 19 comma 2 e l’art. 19 comma 4 che prevedono la nullità dei contratti stipulati in violazione dei principi che regolano le Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Infatti, secondo la Corte d’Appello di Reggio Calabria, proprio l’articolo 19 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016 «nello stabilire una sorta di equiparazione delle società a partecipazione pubblica agli enti pubblici veri e propri, quanto alle procedure di reclutamento del personale, introduce una vera e propria incompatibilità tra questo tipo di società e forme di assunzione che eludano l’obbligo della selezione con criteri di trasparenza e imparzialità»
Il Testo unico delle società partecipate cioè Decreto legislativo n° 175 del 19/08/2016 con l’art.19 “Gestione del personale” al comma 2. “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L’art.19 “Gestione del personale” al comma 4 “Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”.
Dalla lettura dell’art.19 comma 2 e comma 4 si evince la nullità delle procedure selettive che non rispettano l’art.35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Pertanto si chiede la nullità di questi contratti a tempo determinato effettuati con una manifestazione di interesse in una procedura ristretta e riservata in palese contrasto con l’art.19 comma 4 del Decreto legislativo n° 175 del 19/08/2016 e con l’art.35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge determina la nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019).
Non per ultimo il parere dell’Avvocatura Regionale fornito nella seduta della Sesta Commissione Lavoro della Regione Puglia del 01/03/2023 evidenzia e rimarca che la genesi del rapporto di lavoro deve avvenire solo ed esclusivamente con concorso pubblico negando a priori la possibilità di precedenza o interpello per tutte le altre procedure.
Si ribadisce il disposto inderogabile previsto dall’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
La meritocrazia deve vincere!

Lecce, 24 Marzo 2023

Confederazione Cobas Lecce
Cobas Pubblico Impiego
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella

Manifestazione di interesse OSS con contratto a tempo determinato non rinnovati in ASL il 18/04/2021