Ricongiunzione dei contributi INPDAP e INPS.
A seguito dell’ok definitivo della Camera alla Legge di Stabilita 2013 è stata finalmente trovata la soluzione per ovviare ai problemi ingenerati dalle norme del D.L. 78/2010, che avevano reso onerose le ricongiunzioni dei periodi assicurativi, maturati in regime INPDAP, verso l’INPS. Infatti, per i cumuli successivi al 30 luglio 2010 scatta una nuova formula gratuita di ricongiunzione dei contributi versati nelle diverse casse, ma solo per il conseguimento della pensione di vecchiaia (non per quella di anzianità), in base alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). Chi invece avesse già chiesto la ricongiunzione dei contributi in base alla legge del 2010 (la ricongiunzione onerosa) e pagato già le relative somme, ha diritto alla restituzione. La richiesta va fatta entro un anno. Le nuove norme sono contenute essenzialmente nei commi 141-bis al 141-terdecies dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013.
Innanzitutto, la platea degli interessati viene divisa in due macroinsiemi, ossia: gli assicurati INPDAP per i quali il rapporto di lavoro è cessato entro il 30/07/2010 (data di entrata in vigore della L. n. 122/10 che aveva reso onerosa la ricongiunzione). In particolare, stiamo parlando degli iscritti alle gestioni: dei dipendenti degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti degli asili e delle scuole elementari parificate, degli ufficiali giudiziari. La seconda platea riguarda tutti gli altri contribuenti interessati, ossia coloro i quali abbiano maturato periodi assicurativi in più gestioni previdenziali per lavoratori dipendenti, tra i quali almeno uno presso quelle INPDAP sopra citate.