Sanità: allarme part time !
Sulla base delle indicazioni contenute nell’art.16 della legge 183 del 4 dicembre 2010, cosiddetto Collegato al Lavoro, l’Asl 12 Veneziana sta mettendo le mani sul part-time.
Il Collegato al Lavoro, limitando ulteriormente le previsioni introdotte da Brunetta, prevede che le Amministrazioni pubbliche entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possano sottoporre a nuova valutazione i part-time adottati prima del giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto 112/2008 poi convertito nella legge 133/2008.
L’Asl 12 sta procedendo in maniera del tutto arbitraria e restrittiva, attraverso la revoca di tutti i part-time in essere, senza alcuna considerazione in merito a quei principi di correttezza e buona fede richiamati dalla norma.
Nei prossimi giorni provvederà, infatti, ad inviare una raccomandata a tutti i lavoratori che usufruiscono di part time, e trasformerà il contratto a part time a tempo determinato.
Dobbiamo tenere presente che anche nel caso in cui i contratti di part-time vengano revocati e poi riattivati ci sarà comunque un danno per i lavoratori ed è possibile che in molti vorranno impugnare l'atto di revoca che di fatto biennalizza i part time precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 (dopo il 24.06.2008 infatti tutti i part-time sono biennali mentre quelli “vecchi” non avevano scadenza).
La biennalizzazione dei part time è di per sé illegittima ed è uno dei concreti obiettivi che le Amministrazioni intendono raggiungere.
È importante che i lavoratori, laddove venga richiesto loro di fare nuova istanza, oltre a non rinunciare a chiedere la medesima articolazione per il part-time, possibilmente rafforzandone le motivazioni, inseriscano questa formula: “La presente istanza non costituisce accettazione della revoca unilaterale del contratto in essere. Mi riservo pertanto ogni diritto che dovesse scaturire dalla eventuale azione legale intrapresa a tutela dei propri diritti e contro la revoca unilaterale del proprio contratto di part-time“.
COBAS Sanità ritiene che si debba contrastare con forza e determinazione la volontà della Asl 12 di rivalutare i provvedimenti in essere, a tutela dei diritti acquisiti e futuri delle lavoratrici e dei lavoratori.
A conferma dell’illegittimità e incostituzionalità dell'articolo 16 della Legge n. 183/2010 – il difetto di motivazione delle revoche generalmente violano i principi di correttezza e buona fede che la legge impone – informiamo che alcuni Giudici del Lavoro, con ordinanza, hanno già imposto alle amministrazioni di ripristinare contratti di part time precedentemente revocati (vedi sentenze di Firenze e di Trento).
SIAMO A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI CON I NOSTRI LEGALI.
F.to in proprio COBAS Sanità Venezia via Ariosto 11 Venezia – Mestre 20 maggio 2011
Paola Gasbarri cell.: 340.6698053