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Servizio Trasporto Scolastico di Lequile segnalazione problematiche

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La scrivente O.S. Cobas vuole farsi portavoce di una grave problematica esposta da un rappresentante dei genitori e da alcuni genitori di alunni frenquentanti il tempo pieno della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Lequile.
Il problema fatto presente è che questi genitori hanno provveduto a fare l’iscrizione al servizio Trasporto Scolastico a.s. 2024/2025 del Comune di Lequile prima della scadenza del bando e precisamente nel mese di luglio, scegliendo come opzione quella di usufruire del servizio scuolabus solo per l’andata.
L’iscrizione è stata effettuata on line sul sito del Comune di Lequile che gli ha consentito regolarmente di effettuare questo tipo di scelta nel momento dell’iscrizione, tanto che sulla ricevuta di iscrizione risulta “Servizio scuolabus sola andata”.
Si riporta estratto della ricevuta di avvenuta iscrizione al Servizio Scuolabus anno scolastico 2024/2025.

Una precisazione: l’Avviso di “Apertura iscrizione ai servizi scolastici per mensa e trasporto per l’anno scolastico 2024/2025” presente sul sito del Comune di Lequile ed ancora visibile precisa:
• Trasporto scolastico:
o Scuola bus in Esenzione per certificazione Legge 104/92 (Solo residenti nel Comune di Lequile)
o Scuola bus ISEE sino a € 7.000,00 € 25,00 a rata
o Scuola bus ISEE oltre a € 7.001,00 € 35,00 a rata
o Scuola bus ISEE sino a € 7.000,00 tempo pieno solo andata € 12,50 a rata
o Scuola bus ISEE oltre a € 7.001,00 tempo pieno solo andata € 17,50 a rata
o Scuola bus Esente dal terzo figlio/a in poi.


Come si legge dunque nei punti evidenziati l’Avviso ha previsto “tempo pieno solo andata”.
Alla luce di tutto questo i genitori interessati hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione al servizio scuolabus chiedendo di usufruire del servizio per la sola andata.
Il problema si è presentato quando il Comune di Lequile, nel mese di ottobre, ha provveduto ad inviare alle famiglie i bollettini per pagare il servizio Trasporto Scolastico. Solo in quella sede i genitori hanno appreso di dover provvedere al pagamento del servizio Trasporto Scolastico tanto per l’andata quanto per il ritorno.


Praticamente i genitori hanno fatto l’iscrizione al servizio Trasporto Scolastico per sola andata, così come previsto dall’Avviso pubblico, invece secondo il Comune devono pagare sia l’andata che il ritorno pur non usufruendo del servizio nella tratta del ritorno a casa.
In merito alla natura del servizio Trasporto Scolastico, la giurisprudenza contabile, in particolare le Sezioni Regionali di controllo Piemonte e Puglia hanno qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze.
Stiamo parlando di un Servizio pubblico e il decreto legge n. 126/2019 recante il “reclutamento del personale scolastico e degli enti locali di ricerca e di abilitazione dei docenti” contiene la norma, sollecitata più volte dall’ANCI, relativa al trasporto scolastico che consente ai Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie.
Infatti il Decreto Legge 29 ottobre 2019 all’art. 3, comma 2, prevede: “Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”
L’ANCI con proprio parere, sulla base dei contenuti del D. Lgs. n. 63/2017 sul diritto allo studio ha precisato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire “l’uguaglianza sostanziale degli studenti.”
Si tratta dunque di un servizio pubblico locale ampiamente disciplinato e volto a garantire l’uguaglianza sostanziale degli studenti che il Comune qualora gli equilibri di bilancio glielo consentano potrebbe anche erogare gratuitamente.
Ora nella fattispecie di cui si argomenta, la scrivente O.S. Cobas non è interessata a chiedere le motivazioni per cui il Comune di Lequile non provveda o non è in grado di provvedere ad erogare il servizio di Trasporto Scolastico gratuitamente. Quello che in questa sede preme chiedere e specificare al Comune di Lequile è che nel momento in cui si delibera di chiedere il pagamento del servizo al cittadino non si può chiedere di pagare un servizio di cui non si usufruisce, andando poi a contraddire quanto specificato nell’avviso pubblico e quanto indicato nella ricevuta della domanda di iscrizione.
Nel momento in cui una famiglia effettua l’iscrizione ad un servzio pubblico deve necessarimente conoscere tutti gli aspetti e le conseguenze che una tale domanda comporta. Se un cittadino accetta un servizio perché il suo costo è pari ad una certa somma il Comune di Lequile non può arbitrariamente e successivamente, a termini di domanda scaduti e a servizio iniziato, chiedere al cittadino il pagamento di una somma pari esattamente al doppio. Si va a ledere il diritto del cittadino ad essere tempestivamente informato di quanto dovrà pagare e il suo diritto a non accettare un servizio con l’inganno. Viene meno la trasparenza nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri cui ogni amministrazione è tenuta, quindi anche il Comune di Lequile.
Rientrando nella piena discrezionalità del Comune stabilire la quota di partecipazione al servizio da parte del cittadino e richiamando l’attenzione tanto sull’avviso del Comune di Lequile quanto su bandi di altri Comuni vicini e lontani, dove la quota di partecipazione al servizio da parte del cittadino è chiesta o solo per andata o solo per ritorno o per entrambi, si chiede l’immediato rispetto di quanto fatto accettare ai cittadini, di quanto bandito e di far pagare ai genitori il servizio solo nella misura in cui se ne usufruisce. Fa fede l’avviso pubblico che rappresenta una sorta di accordo tra il Comune e il cittadino.
Inoltre è giunta notizia anche del fatto che molte famiglie hanno fatto richiesta di usufruire del servizio scuolabus ma il Comune di Lequile non è in grado di soddisfare la richiesta e sono famiglie e bambini a cui non è fornito il servizio proprio a dispetto del principio di uguglianza sostanziale tra gli studenti.
A questo punto si chiede al Comune di Lequile di rivedere i propri equilibri di bilancio e di provvedere ad erogare il servizo Trasporto Scolastico gratuitamente così come disposizioni legislative lo consentono e così come lo richiama il principio di uguglianza sostanziale tra gli studenti.
Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” al punto 1.1. sancise che “1.1.3. Le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in relazione ai modi di percorrenza ed ai tipi di scuola, sono prescritti nella tabella. Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilità di deroga purchè l’ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo.”
Nel decreto, al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, fu ammessa una deroga purché l’ente obbligato, Comuni e Provincie, “istituzionalizzi e gestisca” un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo. I suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, come all’art. 5 comma 3 Legge 23/96. Anche se il citato D.M. risulta abolito con riserva dall’art. 12 comma 5 della Legge nr. 23/96, il fatto che il Ministero della Pubblica Istruzione non abbia ancora emanato le norme quadro, nè le Regioni e le Province autonome abbiano fatto altrettanto con le relative specifiche e conseguenziali norme tecniche esecutive (art. 5 commi 1 e 2 Legge 11/01/96 nr. 23), fa sì che gli enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento del suddetto D.M., come espressamente previsto fino all’approvazione, non ancora avvenuta, delle norme tecniche regionali. Infatti, non può essere lasciato un vuoto normativo fino alla definitiva chiusura della questione da riformare. Il D.M. del 1975 è attualmente ancora vigente ed imperativo, oltre che obbligatorio, ne consegue che il Trasporto Scolastico deve essere assicurato e gratuito.
Alla luce di quanto suddetto si presentano le seguenti richieste:
1) di far pagare alle famiglie quanto previsto dall’Avviso e quanto risulta dalla ricevuta della domanda di iscrizione al servizio Trasporto Scolastico, ovvero solo l’andata o solo il ritorno o entrambi secondo la scelta effettuata in sede di iscrizione;
2) di garantire il servizio Trasporto Scolastico a tutti i richiedenti nel pieno rispetto dell’uguaglianza sostanziale degli studenti;
3) di erogare il servizio Trasporto Scolastico gratuitamente a tutta la popolazione studentesca che ne abbia fatto richiesta nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in vigore.
Distinti Saluti.

Lecce, 12 Novembre 2024

Confederazione Cobas Lecce
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella