Sindacato Cobas Lecce: pubblico impiego dal 2012 si potrà licenziare dopo la messa in disponibilità
Dal 1° gennaio è in vigore la disposizione della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che ha riformulato integralmente l’art. 33 della D.Lgs. 165/2001 (Testo unico per il pubblico impiego), prescrivendo in capo ad ogni amministrazione pubblica l’obbligo di rilevare annualmente, anche in sede di ricognizione delle dotazioni organiche, eventuali eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
All’inadempimento di tale obbligo il legislatore riconnette delle implicazioni ben precise:
a) la nullità di diritto delle assunzioni (o instaurazione dei rapporti di lavoro in qualunque tipologia) effettuate in violazione delle prescrizioni del suddetto articolo, trattandosi di norme imperative (cfr. art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001);
b) la responsabilità disciplinare del dirigente.
Nel caso in cui il dirigente riscontri la sussistenza di eccedenze deve trasmettere, nell’ottica di una procedura trasparente e conforme al principio del giusto procedimento, un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Trascorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione l’amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva ex art. 72 D.L. 122/2008, oppure, in via subordinata, verificare la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell’ambito della stessa amministrazione. In quest’ultimo caso si potrà valutare di novare il rapporto di lavoro ricorrendo a forme di impiego flessibile o a contratti di solidarietà. Laddove non fosse possibile ricollocare il dipendente pubblico all’interno del medesimo ente potranno essere attivati trasferimenti presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della Regione di appartenenza. Ciò previo accordo scritto fra le due amministrazioni, ovvero quella alla quale si dirige il trasferimento e quella di appartenenza del lavoratore.
Viene rimessa alla fonte pattizia, la contrattazione collettiva nazionale, la fissazione dei criteri generali e delle procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.
Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’informativa l’amministrazione provvede al collocamento in disponibilità dei dipendenti non ricollocati nella stessa o in altra amministrazione con il conseguente status:
- sospensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro;
- diritto ad un’indennità parti all’80% dello stipendio;
- diritto all’indennità integrativa speciale;
- esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo;
- diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il godimento di tale status è limitato nell’arco temporale di 24 mesi, decorsi i quali scatterà la misura del licenziamento.