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Trattamento integrativo e detrazione Legge n. 21 del 2020

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Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
A decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2020, sarà corrisposto il Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il requisito richiesto ai fini della corresponsione del Trattamento Integrativo è quello di essere in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 euro.
Il Trattamento Integrativo è di euro 600,00 per l’anno 2020 (dal 1/7/2020 al 31/12/2020) e di euro 1.200,00 annui a decorrere dall’anno 2021 ed è rapportato al periodo di lavoro.
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
A decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2020, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, sarà corrisposta una Ulteriore Detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro pari a:
• 480,00+(120,00*((35.000,00-reddito complessivo)/7.000,00) se il reddito complessivo è compreso tra 28.000,00 e 35.000,00 euro;
• 480,00*((40.000,00-reddito complessivo)/5.000,00) se il reddito complessivo è compreso tra 35.000,00 e 40.000,00 euro.
L’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata introdotta dal decreto legge n. 3/2020 (articolo 2). Essa rappresenta una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni, e viene attribuita dal sostituto d’imposta, che ripartisce i relativi importi sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020 e verifica in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
In particolare, la norma citata ha previsto che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sia riconosciuta un’ulteriore detrazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo (riferito al 2020) superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro (1.200 euro per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021) per chi possiede un reddito complessivo pari a 28.001 euro. Se si supera questo limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 40.000 euro.
Qualora in sede di conguaglio l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, il sostituto d’imposta provvede a recuperare il relativo importo. Se l’importo da recuperare supera i 60,00 euro il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari importo.
Si ricorda, infine, che l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta è indicato nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).
Se il datore di lavoro non lo ha erogato, in tutto o in parte, l’ammontare spettante sarà riconosciuto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sia il Trattamento Integrativo che l’Ulteriore Detrazione vengono corrisposti sulla base del reddito di lavoro dipendente stimato e sono soggetti ad eventuale rideterminazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno.
In tale sede, se il Trattamento Integrativo risultasse non spettante, sarà recuperato tenendo conto dell’eventuale diritto all’Ulteriore Detrazione.
Dal 1 luglio 2020 cessa di essere corrisposto il Bonus D.L. 66/2014, che rimane però in vigore fino al 30/6/2020 con le consuete modalità di attribuzione.