Vaccino anti-covid e shock anafilattico licenziata, reintegrata con ricorso Avv. Stefania Bianchi
Vaccino anti-covid e shock anafilattico licenziata, reintegrata con ricorso Avv. Stefania Bianchi
Operatore del 118 autista/soccorritore D. A. M. effettua il vaccino anti-covid; dopo la prima dose ha uno shock anafilattico e viene dichiarata esente dall’obbligo vaccinale.
Da lì ha inizio un vero e proprio inferno, dal 2021 a ieri.
Viene dapprima sospesa dal lavoro senza retribuzione poiché non adibibile ad alcuna altra mansione (ma non certo per sua colpa, ragion per cui è illegittima la sospensione della retribuzione) per poi essere licenziata senza alcuna comunicazione del licenziamento nelle forme scritte.
Nel senso: il licenziamento mai è stato comunicato alla lavoratrice; la stessa si avvede dell’intervenuto licenziamento allorquando nota, nella busta paga inviatale a fine luglio del 2022 pari a 0 €, “fine rapporto 22.05.2022”!
Allora effettua un estratto contributivo ed in effetti appura che era stata illegittimamente licenziata senza che le fosse comunicato il licenziamento e con la beffa che erano perenti i termini anche per poter accedere all’indennità di disoccupazione (ammessa se la domanda è avanzata entro 28 giorni dal licenziamento).
Il tutto con l’aggravante che trattasi di una donna sola, che vive con l’anziana madre che per due anni è stata senza retribuzione ingiustificatamente.
Da notare che la busta paga le viene inviata ben dopo i 60 giorni dal licenziamento al fine di non accedere alla indennità di disoccupazione e per far andar perenti i 60 giorni che la legge richiede per l’impugnazione del licenziamento, simulando che lo stesso le fosse stato inviato per raccomandata a/r, quando, a giudizio, è emerso che in effetti mai le è stato notificato.
Si procede ad impugnare il licenziamento per mezzo del difensore Avv. Stefania Bianchi del Foro di Brindisi, sostenendone la nullità in quanto non rispondente agli elementi minimi che la legge richiede per la legittimità dello stesso ossia la forma scritta.
Dopo varie peripezie volte a sbugiardare la tesi del datore di lavoro circa l’avvenuta comunicazione del licenziamento dissimulata in una raccomandata in realtà contenente tutt’altro, il Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro nella persona del Giudice Gabrielle Puzzovio, condanna il datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro, alla corresponsione del risarcimento del danno nella forma di una indennità da commisurarsi a decorrere dal momento del licenziamento ed alla condanna alle spese e competenze di lite.
Fortuna ha voluto che la lavoratrice abbia, nel frattempo, trovato altra occupazione non essendo più paventabile la reintegra stante, nelle more, la scadenza della convezione tra ASL ed il datore di lavoro.
Brindisi, 20 Aprile 2024
Avv. Stefania Bianchi del Foro di Brindisi